Procedura di esdebitazione – Legge n. 3/2012

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Procedura di esdebitazione – Legge n. 3/2012

La Legge n. 3/2012 introduce nel nostro ordinamento la procedura di esdebitazione.

La procedura di esdebitazione è rivolta a tutti quei soggetti privati che sono sovra indebitati e che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Le condizione per poter accedere alla Procedura di Esdebitazione sono 2:
1) condizione soggettiva: essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriale/professionale;
2) condizione oggettiva: trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, non riuscire a rispettare i debiti contratti in precedenza..

La legge mette a disposizione diversi strumenti:

L’Accordo del debitore – Concordato Minore (ex art 74 C.C.I.).

Questa procedura è riservata ad imprenditori e liberi professionisti sovraindebitati:

Consiste in un accordo con i propri creditori sulla base di un piano presentato dal debitore attraverso il supporto dell’organismo di composizione della crisi (OCC).

Piano del consumatore – Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 67 C.C.I):

La procedura è riservata ai consumatori sovraindebitati, ed a tutti i debiti non riferibili all’attività imprenditoriale di imprenditori e liberi professionisti:

Consiste in un programma di pagamenti dei creditori sulla base di un piano presentato dal debitore al Giudice che lo valida attraverso il supporto dell’organismo di composizione della crisi (OCC).

Liquidazione dei beni – Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex art. 268 C.C.I)

La procedura è accessibile a tutte le tipologie di debitore

Consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore a tacitazione definitiva di tutte le richieste dei creditori.

La proceduta è presentata in Tribunale e gestita da un referente dell’organismo di composizione della crisi (OCC).
Possono essere inserite tutte le tipologie di debito.

Liquidazione a zero (liquidazione controllata del sovraindebitato del debitore incapiente (ex art. 283 C.C.I)

La procedura è accessibile a tutte le tipologie di debitore ed è utilizzabile una sola volta nella vita:

Consiste nella tacitazione definitiva di tutte le richieste dei creditori in assenza di patrimonio e/o redditi eccedenti quanto necessario al sostegno familiare. La proceduta è presentata in Tribunale e gestita da un referente dell’organismo di composizione della crisi (OCC).

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