DECRETO CURA ITALIA – ARTICOLO 49 – I VANTAGGI
Abbiamo analizzato in generale che cosa prevede l’articolo 49 e più particolare che cos’è il fondo di garanzia e quale è il suo funzionamento.
Abbiamo anche elencato chi sono i soggetti che possono usufruire delle misure previste dall’articolo 49.
Le misure previste dall’art. 49 del D.L. Cura Italia prevedono 4 ordini di “vantaggi”.
- azzeramento dei costi di istruttoria per l’accesso al fondo.
Normalmente il fondo prevede, in maniera stabile, l’applicazione di un’aliquota sulle somme erogate e garantite dal fondo stesso pari allo 0,5% per le piccole e pari all’1% per le medie imprese. Vale a dire che, ad esempio, se il fondo garantisce la somma di euro 500.000, una media impresa, per accedervi dovrà sostenere la somma di euro 5.000 a titolo di commissioni una tantum per l’accesso. Nel caso della misura prevista dal DL, invece, l’accesso è appunto gratuito, l’azienda non deve quindi sostenere costi per accedere alla garanzia del fondo.
- estensione del valore delle operazioni che possono ricadere all’interno ella garanzia del fondo stesso.
L’importo massimo garantito nell’insieme una singola impresa viene raddoppiato passando da 2,5 a 5 milioni di euro. In seconda battuta la copertura media passa dal 50-60% all’80% delle somme erogate. In ultimo, l’intervento massimo complessivo per singole operazioni viene elevato al valore di 1 milione e mezzo per tutte le operazioni.
- iter di analisi delle aziende semplificato.
L’iter di accesso al fondo del Medio Credito Centrale richiede da sempre la verifica economico-patrimoniale dell’azienda sulla base dei bilanci e l’analisi andamentale basata sulla Centrale Rischi di Banca d’Italia (maggiori info qui) e delle Centrali dei Rischi private. La misura del D.L. prevede esclusivamente l’analisi c.d. economico-patrimoniale. La scelta di non considerare quindi l’analisi dell’andamento aziendale ha un senso in nome della semplificazione in un momento di stress bancario.
- possibilità di effettuare operazioni straordinarie non possibili secondo l’utilizzo abituale, standard, del fondo di garanzia.
Il D.L. prevede l’ammissibilità di operazioni di rinegoziazione del debito, vale a dire che è possibile utilizzare la garanzia di Stato per ristrutturare delle operazioni già esistenti al fine di ottenere la concessione di un tasso inferiore o l’estensione della durata del prestito.
Esiste poi la possibilità di ottenere liquidità aggiuntiva. Il comma d dell’articolo 1 prevede infatti che la rinegoziazione del debito debba vedere prevedere l’erogazione anche di un credito aggiuntivo del 10% (un’impresa oltre ad usufruire della garanzia sulla rinegoziazione utilizzando le misure dell’articolo 49 riesce ad ottenere anche una quota aggiuntiva di liquidità da utilizzare per l’attività corrente o per gli investimenti).
In ultimo per alcune tipologie di operazioni immobiliari in ambito alberghiero è possibile utilizzare, oltre alla garanzia ipotecaria, il cumulo della garanzia del Medio Credito Centrale.
Quanto previsto dall’art. 49 permette, in questo periodo, una possibilità di rendere più semplice per le aziende semplificare e migliorare, in misura rilevante, la propria struttura finanziaria.